Art. 5.
(Compiti dell'Associazione nazionale
dei periti immobiliari).

      1. L'Associazione nazionale dei periti immobiliari, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ha i seguenti compiti:

          a) vigila ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge;

          b) determina i requisiti di competenza necessari all'esercizio della professione e definisce e provvede allo svolgimento

 

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dei corsi e degli esami finali per il rilascio del titolo abilitante;

          c) rilascia o rinnova il titolo abilitante all'esercizio della professione e provvede alla periodica verifica del possesso dei requisiti di cui alla lettera b);

          d) provvede, ove necessario, alla sospensione o alla revoca del titolo abilitante di cui alla lettera c);

          e) definisce gli standard per la formazione permanente dei periti immobiliari;

          f) predispone e approva il codice etico e gli standard delle prestazioni, ai quali devono attenersi gli iscritti, provvedendo, altresì, a rendere pubblici tali documenti;

          g) predispone e approva l'elenco degli strumenti che i periti immobiliari sono tenuti a utilizzare per l'esercizio della loro attività, provvedendo al loro costante aggiornamento.